Quando si apre una successione per la morte di una persona, i fondi presenti sul conto corrente, così come gli altri beni del defunto, entrano a far parte del patrimonio ereditario e sono soggetti alle norme previste dal Codice Civile. La ripartizione di questi soldi tra gli eredi segue precise disposizioni, che variano a seconda dell’esistenza o meno di un testamento, della tipologia di eredi e della presenza di eventuali obbligazioni pendenti.
Prima fase: individuazione degli eredi e pagamento dei debiti
Alla morte di una persona, i suoi beni – inclusi i fondi bancari – vengono congelati e la banca procede a bloccare i conti fino a quando non viene definito chi sono gli aventi diritto. Gli eredi legittimi vengono identificati tramite le disposizioni testamentarie, se presenti, oppure in base alle norme di successione legittima previste dalla legge italiana. In questa fase nessun erede può agire individualmente sul conto corrente, ma è necessario procedere collegialmente.
Prima della ripartizione vera e propria, la legge stabilisce che sia necessario procedere al pagamento di tutti i debiti e obblighi finanziari lasciati dal defunto. Questi possono includere debiti personali, mutui, tasse ancora da pagare, spese funerarie o altre passività. Solo ciò che rimane, il cosiddetto attivo ereditario netto, può essere effettivamente distribuito tra i beneficiari.
Divisione consensuale e giudiziale: le due vie principali
La divisione dell’eredità può avvenire secondo due modalità principali: in modo consensuale o giudiziale.
La divisione ereditaria può essere chiesta in qualunque momento, salvo che il testatore abbia stabilito un tempo minimo da far trascorrere. Nel caso di eredi minorenni, la divisione può essere rimandata fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età del minore stesso.
Le quote di legittima e la successione dei fondi
La legge italiana tutela i cosiddetti legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di questi, genitori) ai quali spetta comunque una quota dell’eredità anche se il defunto avesse lasciato indicazioni diverse nel testamento. In assenza di testamento, la successione legittima stabilisce ripartizioni ben precise:
Queste regole si applicano proporzionalmente anche ai fondi depositati sui conti correnti. Nel caso in cui il defunto abbia nominato eredi anche altri soggetti (ad esempio nipoti o amici) mediante testamento, la divisione terrà conto sia dei legittimari sia degli eredi testamentari.
Modalità operative per la ripartizione dei fondi
Quando si arriva alla fase della distribuzione concreta dei fondi, occorre tenere conto delle modalità operative:
Se nell’eredità sono compresi anche altri beni mobili o immobili, oppure titoli, azioni, obbligazioni, la procedura segue criteri analoghi, anche se per alcuni strumenti finanziari possono esserci disposizioni contrattuali particolari.
Altri aspetti da considerare sulla divisione ereditaria
Un tema di fondamentale importanza è la comunione ereditaria che si instaura al momento della morte del defunto: fino alla divisione, tutti gli eredi sono comproprietari in proporzione delle rispettive quote. Le decisioni sull’utilizzo delle somme e la gestione degli altri beni devono essere prese congiuntamente, così da evitare contestazioni. La comunione termina solo una volta ultimata la procedura di divisione.
Nei casi più complessi, possono subentrare varianti importanti:
Per evitare conflitti e facilitare i rapporti tra familiari, è spesso consigliabile che la divisione avvenga consensualmente. Anche in presenza di diffidenze o controversie, la mediazione può rappresentare una soluzione rapida e meno dispendiosa rispetto alla via giudiziale.
In sintesi, la divisione dei fondi tra eredi segue un percorso giuridico chiaro e articolato, che mira a tutelare i diritti di tutti gli aventi diritto e a garantire la corretta redistribuzione del patrimonio del defunto secondo le regole dettate dalla legge o, se presenti, dalle sue ultime volontà. Una corretta gestione e conoscenza del procedimento permette di evitare spiacevoli controversie e di onorare adeguatamente la memoria del de cuius, nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento italiano.